IL PRETORE Vista l'eccezione di cui sopra in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 57, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'assistenza di un difensore e la facolta' di non rispondere all'interrogatorio per la persona informata sull'infortunio sul lavoro, che ha gia' assunto o potrebbe assumere la qualita' di indagato in relazione all'evento; Rilevato che effettivamente a norma dell'art. 57 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nell'espletamento della c.d. inchesta per infortunio sul lavoro, nell'esame delle parti comparse fra le quali il datore di lavoro, questi potrebbe assumere in ordine all'evento lesivo in danno del lavoratore la veste di persona sottoposta ad indagini in sede penale, per modo che, se detto datore di lavoro, dovesse rendere, come e' tenuto, dichiarazioni sui fatti e sulle modalita' dell'evento si vedrebbe privato del diritto di difesa quali quello di essere assistito dal difensore, e privato altresi' della facolta' di non rispondere ai sensi dell'art. 64, comma terzo, c.p.p.; Considerato quindi, che vi e' palese contrasto tra procedimento di cui al richiamato art. 57, del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, e la garanzia dei diritti di difesa; Che pertanto la proposta eccezione non e' manifestamente infondata.