IL PRETORE
   Vista  l'eccezione  di  cui  sopra  in  ordine  alla   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  57,  quarto  comma, del d.P.R.   30 giugno
 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24  della  Costituzione
 nella  parte  in  cui  non  prevede l'assistenza di un difensore e la
 facolta'  di  non  rispondere  all'interrogatorio  per   la   persona
 informata  sull'infortunio sul lavoro, che ha gia' assunto o potrebbe
 assumere la qualita' di indagato in relazione all'evento;
   Rilevato che effettivamente a norma  dell'art.  57  del  d.P.R.  30
 giugno  1965,  n.  1124,  nell'espletamento  della  c.d. inchesta per
 infortunio sul lavoro, nell'esame delle parti comparse fra  le  quali
 il  datore  di  lavoro, questi potrebbe assumere in ordine all'evento
 lesivo in danno del lavoratore la  veste  di  persona  sottoposta  ad
 indagini  in  sede  penale,  per modo che, se detto datore di lavoro,
 dovesse rendere, come e' tenuto,  dichiarazioni  sui  fatti  e  sulle
 modalita' dell'evento si vedrebbe privato del diritto di difesa quali
 quello  di  essere  assistito dal difensore, e privato altresi' della
 facolta' di non  rispondere  ai  sensi  dell'art.  64,  comma  terzo,
 c.p.p.;
   Considerato  quindi, che vi e' palese contrasto tra procedimento di
 cui al richiamato art. 57, del t.u. 30 giugno 1965,  n.  1124,  e  la
 garanzia dei diritti di difesa;
   Che pertanto la proposta eccezione non e' manifestamente infondata.